LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724 – MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.304 del 30-12-1994 – Supplemento ordinario n. 174
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CAPO V
FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 35
(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le citta’ metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita’ montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall’articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E’ fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita’ montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l’autorizzazione all’emissione dei prestiti obbligazionari. L’autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sara’ a totale carico dell’ente emittente.
2. L’emissione dei prestiti obbligazionari e’ subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovano in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito puo’ comunque essere emesso se dal penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio in cui e’ prevista l’emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all’ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali e’ finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all’ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non puo’ essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un’unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo’ essere successiva a quella in cui e’ previsto lo scioglimento dell’unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall’emissione del prestito e’ trasferito al nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di societa’ possedute dagli enti locali.
6. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448)). Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra’ essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si fara’ riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu’ vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione pressola Banca d’Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d’imposta per i soggetti tassati in base all’IRPEG. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549.
7. La delibera dell’ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l’investimento da realizzare, l’importo complessivo, la durata e le modalita’ di rimborso e deve essre corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, puo’ essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L’ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l’attivita’. L’ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalita’ di cui all’articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell’ente emittente deve provvedere al versamento presso l’ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L’ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito e’ assicurato attraverso il rilacio delle delegazioni di pagamento di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni e’ assicurato dall’iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E’ vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e’ vietata altresi’ ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei Bot di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d’Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamenti ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall’ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche’ i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l’ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi’ i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.