Informazioni e osservatorio legale sugli strumenti finanziari derivati
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LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002)



pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.301 del 29-12-2001 – Supplemento ordinario n. 285

 

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CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 41
Finanza degli enti territoriali

1. Al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze  coordina  l’accesso  al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta’ metropolitane, delle comunita’  montane  e  delle comunita’ isolane, di cui all’articolo 2 del  testo  unico  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, nonche’ dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti  comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla  propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita’ del coordinamento  nonche’ dell’invio dei dati sono stabiliti con decreto del  Ministero  dell’economia  e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con   lo   stesso   decreto   sono   approvate   le   norme  relative all’ammortamento  del  debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2.  Fermo restando quanto previsto nelle  relative pattuizioni  contrattuali, gli enti possono provvedere alla  conversione  dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996,  anche  mediante  il  collocamento  di titoli obbligazionari di nuova  emissione  o   rinegoziazioni,  anche  con  altri istituti, dei mutui,  in  presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita’ totali a carico degli  enti  stessi,  al netto  delle  commissioni  e dell’eventuale retrocessione   del   gettito   dell’imposta   sostitutiva   di   cui all’articolo  2  del  decreto legislativo  1  aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis.  A  partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della  finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, i contratti  con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le  operazioni  in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli  enti  contraenti, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento  del  tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della  sottoscrizione dei contratti medesimi, e’ elemento costitutivo dell’efficacia  degli  stessi.  Restano  valide  le  disposizioni del decreto  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione  alla  vigente  normativa,  viene  data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3. Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23  dicembre  1994,  n. 724, e l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4.  Per  il  finanziamento  di  spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo   194   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, si applica limitatamente alla copertura  dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di  entrata  in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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