DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008 n. 112 – DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 Giugno 2008 e convertito, con modificazioni,
con la legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello Stato
Art. 62.(1)
(Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali)
1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell’unita’ economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo camma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresi’ norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita’ che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, nonche’ titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita’ esistente, non puo’ essere superiore a trenta ne’ inferiore a cinque anni.
3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2: e’ fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia’ in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
c) la possibilita’ di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita’ alla quale il medesimo contratto e’ riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita’ di mantenere la corrispondenza tra la passivita’ rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’ente.
3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e’ esclusa la facolta’ per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del
relativo saldo.
3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e’ esclusa altresi’ la facolta’ per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.
4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l’ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche’ delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell’attestazione di cui al comma 4, e’ nullo. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dall’ente.
6. (COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147).
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette altresi’ mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All’articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “nonche’, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall’Ufficio statistico delle Comunita’ europee (EUROSTAT), l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate”.
10. Sono abrogati l’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche’ l’articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita’ 2014.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
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Note: ⇑ nel testo vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportate con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. “legge stabilità 2014”).