IL COMUNE DI ORVIETO OTTIENE LA SOSPENSIONE D’URGENZA DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI: UNA CAUSA-PILOTA PER MOLTI ENTI PUBBLICI ITALIANI?
Commento a cura dell’avv. Giuseppe Angiuli
La vicenda in discorso potrà verosimilmente costituire un importante esempio da seguire per i tanti enti pubblici territoriali che, loro malgrado, sono finiti invischiati nelle operazioni in strumenti derivati, spesso mettendo a rischio la loro stessa stabilità economico-finanziaria.
Da quanto consta, si tratta della prima pronuncia cautelare con la quale un Tribunale italiano ha disposto la sospensione in via d’urgenza (e cioè ben prima della definizione del giudizio di merito) degli effetti di operazioni in derivati coinvolgenti enti pubblici(1). [Continua a leggere →]
Nell’ordinanza cautelare adottata il 21 ottobre 2011 (Giudice monocratico dott. Cofano, pubblicata su www.dirittobancario.it), il Tribunale Civile di Orvieto ha ravvisato il pericolo grave e irreparabile per le finanze del Comune di Orvieto in una situazione in cui lo stesso ente umbro risultava esposto verso la banca B.N.L. a causa di differenziali negativi collegati ad un prodotto swap che, per il triennio 2011-2013, stante il verosimile andamento dei tassi, avrebbe costretto il Comune a sborsare circa 1 milione e mezzo di euro.
L’ente è risultato essere vincolato da ben sette contratti di interest rate swap stipulati tra il 2003 ed l 2006 ed il cui sviluppo nel breve periodo avrebbe prodotto un’esposizione debitoria così pesante da far temere agli amministratori comunali di non poter più disporre finanche delle somme minime sufficienti ad assicurare il perseguimento delle funzioni pubblicistiche connaturate ad un ente territoriale.
Dopo avere introdotto il giudizio civile di merito – per mezzo degli Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari – il Comune di Orvieto ha dunque proposto un ricorso cautelare in corso di causa invocando le ragioni d’urgenza connesse all’art. 700 c.p.c. ed instando per una immediata sospensione degli effetti dei contratti I.R.S.
Il Tribunale umbro ha incentrato la propria indagine sulla verifica circa la sussistenza del periculum in mora, da ravvisarsi generalmente nella oggettiva impossibilità, per la parte ricorrente, di salvaguardare i propri diritti assunti lesi mediante un successivo risarcimento per equivalente pecuniario.
Più in particolare, a detta del Giudice adìto, non potendo ricavarsi l’irreparabilità del danno patrimoniale dalla sola natura pubblica del soggetto contraente, in fattispecie come quella in discorso “risulta necessario verificare se un’eventuale sospensione concessa con il presente provvedimento consentirebbe effettivamente al Comune di disporre altrimenti delle somme temporaneamente non versate alla Banca Nazionale del Lavoro e quindi di perseguire i fini pubblici il conseguimento dei quali sarebbe invece ostacolato qualora, in attesa di ottenere la restituzione di tutto quanto dovrebbe essere pagato nel prossimo futuro, l’ente territoriale fosse impossibilitato ad affrontare gli esborsi necessari per il conseguimento di tali fini”.
Essendo il Comune riuscito a provare la sua grave situazione debitoria, che lo vedeva pesantemente esposto nei confronti di diversi suoi fornitori per prestazioni collegate a servizi essenziali per la collettività, il Tribunale ha ritenuto di individuare l’elemento del pregiudizio grave ed irreparabile nella constatazione dell’impossibilità per lo stesso Comune di poter far fronte contemporaneamente “alle une ed alle altre obbligazioni finanziarie”.
Secondo il Giudice di Orvieto, una norma vigente in materia di finanza degli enti locali (l’art. 195 del d. lgs. n. 267 del 2000) può legittimamente consentire ad una pubblica amministrazione che si trovi nelle medesime condizioni del Comune di Orvieto di accantonare le somme non più versate alla banca e di destinarle a far fronte ai pagamenti di altri soggetti creditori in relazione a prestazioni fornite al Comune, corrispondenti a servizi da quest’ultimo erogati alla cittadinanza.
Il precedente creato dal Tribunale umbro è decisamente importante: resta solo da attendere di capire quanti altri enti pubblici italiani ne seguiranno eventualmente la scia.
(1) Viceversa, non mancavano già diverse pronunce cautelari che avevano disposto analoga sospensione d’urgenza in rapporti tra imprese private e banche (ex multis, cfr. Trib. Lecce, 9 maggio 2011, commentata in DERIVATI.INFO in questa pagina).
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17 Febbraio 2012 Nessun commento
“I DERIVATI HANNO FATTO CHIUDERE L’AZIENDA”
I dirigenti di “Unicredit Banca d’impresa spa” utilizzavano “artifici e raggiri” per trarne profitti e sono accusati, a vario titolo, di truffa aggravata, appropriazione indebita ed estorsione ai danni della società Divania srl di Modugno. Dei reati di truffa aggravata e appropriazione indebita sono accusate 12 persone. I componenti del Cda dell’istituto di credito, Luca Fornoni e Davide Mereghetti “ideavano, ingegnerizzavano e implementavano prodotti finanziari derivati over the counter”, vale a dire mercati alternativi alle borse vere e proprie, di solito, non regolamentati. Sono quindi il complesso delle operazioni di compravendita di titoli che non figurano nei listini di borsa. Altri 10 imputati, tra i quali il ‘responsabile erogazione crediti della direzione regionale centro sud Roma’ della unicredit Corporate Banking spa, Francesco Conteduca, il ‘responsabile della direzione regionale centro sud Roma’ della Unicredit Corporate Banking spa, Alfredo Protino e i responsabili, con diverse mansioni, delle filiali di Bari Zona Industriale e Bari via Putignani, “si occupavano – si legge nel capo di imputazione – della rimodulazione dei prodotti truffaldini (già offerti e collocati tra il 1998 ed il 2002 da altri colleghi, nei cui confronti il reato si è prescritto, alla clientela del Credito Italiano spa/Unicredit Banca spa fino al dicembre 2002 e, dal gennaio 2003, dell’Unicredit Banca d’Impresa divenuta, in data primo aprile 2008, Unicredit Corporate Banking spa)”.
Secondo l’accusa i 12 imputati ai quali è contesta la truffa e l’appropriazione indebita “con artifici e raggiri, al fine di trarne profitto per gli istituti bancari di appartenenza (UBM e UBI facenti parte del gruppo Unicredit), nonché per se stessi, inducevano in errore la clientela (ed in particolare Francesco Saverio Parisi, rappresentante legale della società Divania), circa la vantaggiosità dell’acquisto (mediante sottoscrizione di contratti) di prodotti finanziari derivanti”. Secondo l’accusa, i derivati ad altissimo rischio sottoscritti con Unicredit avrebbero causato il fallimento dell’azienda barese. Nel 2006 (in seguito agli effetti catastrofici di quei derivati, sottoscritti a partire dal 2000) ha chiuso, licenziando 430 operai. La truffa complessiva ipotizzata dalla procura di Bari si aggira intorno ai 15 milioni di euro.
L’indagine è stata avviata dopo la denuncia del titolare di Divania, Francesco Saverio Parisi. Unicredit non lo avrebbe informato correttamente dei rischi connessi agli strumenti di finanza complessa che stava acquistando, proponendoli anzi come sicuri. La società, che produceva mobili imbottiti, ha avviato un parallelo processo civile, chiedendo a Unicredit la restituzione di 219 milioni di euro più 61 di interessi.
(da “Repubblica Bari” del 19 ottobre 2011)
http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/10/19/news/unicredit-23512172/
20 Ottobre 2011 Nessun commento
DERIVATI E SICUREZZA NAZIONALE. INCHIESTA SULLA RIVISTA DELL’AISI
Link all’articolo: http://gnosis.aisi.gov.it/
1 Marzo 2010 Nessun commento
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
6 Agosto 2008 Commenti disabilitati su DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008 n. 112 – DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 Giugno 2008 e convertito, con modificazioni,
con la legge 6 agosto 2008, n. 133.
25 Giugno 2008 Nessun commento