Informazioni e osservatorio legale sugli strumenti finanziari derivati
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DERIVATI, CONDANNATE LE BANCHE PER TRUFFA AL COMUNE DI MILANO

da “La Repubblica” del 19 dicembre 2012


A Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank è stata comminata una pena pecuniaria da un milione di euro a testa, inoltre sono stati confiscati complessivamente ai quattro istituti 88 milioni. Robledo: “Sentenza storica”.
Punito uno dei meccanismi finanziari che hanno innescato la crisi globale

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19 Dicembre 2012   Nessun commento

TRUFFA DERIVATI: NEL PROCESSO PENALE (TRIBUNALE DI BARI) DELL’IMPRESA DIVANIA CONTRO UNICREDIT, ADUSBEF E’ STATA AMMESSA COME PARTE CIVILE

Comunicato stampa

Nella quinta udienza svolta ieri a Bari contro 20 dirigenti di Unicredit rinviati a giudizio dal Pm Isabella Ginefra) ed accusati di aver causato il fallimento dell’azienda Divania spa di Modugno (che dava lavoro ad oltre 400 dipendenti) facendo sottoscrivere al titolare prodotti finanziari ad altissimo rischio senza informarlo dei rischi connessi all’operazione ed accusati di truffa aggravata, appropriazione indebita, estorsione, Adusbef è stata ancora una volta l’unica ad essere stata ammessa come parte civile. [Continua a leggere →]

La truffa complessiva ipotizzata dalla procura di Bari si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Gli imputati sono accusati di aver contribuito a causare il dissesto finanziario dell’azienda Divania Spa di Modugno facendo sottoscrivere al titolare prodotti finanziari ad altissimo rischio senza informarlo adeguatamente dei rischio connessi all’operazione, ma proponendoli anzi come sicuri. Per effetto di quelle operazioni finanziarie azzardate, nel 2006 (a distanza di 6 anni dall’inizio della sottoscrizione), l’azienda è stata costretta a chiudere, licenziando 430 operai, pur essendo riuscita ad evitare il fallimento.
Tra gli imputati figurano due componenti del Cda dell’istituto di credito, i quali, secondo l’accusa, “ideavano, ingegnerizzavano ed implementavano prodotti finanziari derivati “over the counter”, scambiati sui mercati non regolamentati. Altri 10 imputati, tra i quali il ‘responsabile erogazione crediti della direzione regionale centro sud Roma’, della Unicredit Corporate Banking spa, il ‘responsabile della direzione regionale centro sud Roma’ della Unicredit Corporate Banking spa e i responsabili, con diverse mansioni, delle filiali di Bari Zona Industriale e Bari via Putignani, “si occupavano – si legge nel capo di imputazione – della rimodulazione dei prodotti truffaldini (già offerti e collocati tra il 1998 ed il 2002 da altri colleghi, nei cui confronti il reato si è prescritto, alla clientela del Credito Italiano/Unicredit Banca fino a dicembre 2002 e, da gennaio 2003,Unicredit Banca d’Impresa divenuta, il 1 aprile 2008, Unicredit Corporate Banking spa)”.
Tre dei 20 imputati sono inoltre accusati di estorsione. In particolare i tre avrebbero costretto il titolare dell’azienda a impegnarsi a corrispondere all’istituto di credito la somma di 4,5 milioni di euro, spingendolo a sottoscrivere con un pool di banche e quale capofila la Unicredit Banca d’Impresa Spa, la Convenzione interbancaria del 7 giugno 2005 con la quale, oltre ad assumere altre ulteriori obbligazioni con le altre banche firmatarie, il titolare Francesco Parisi veniva costretto ad assumere l’impegno di costituire una nuova società denominata Parco don Vito srl, con la quale acquistare l’immobile di proprietà di Divania e stipulare un mutuo fondiario dell’importo di 10 milioni di euro, tra la Parco Don Vito Srl e la Unicredit Banca d’Impresa Spa a garanzia del buon fine di tutte le obbligazioni assunte da Divania Srl con la Convenzione.
Nel corso dell’udienza, in cui diverse associazioni (tra le quali Codacons, Codici, Associazione Antiracket ed Antiusura) avevano fatto richiesta di costituzione di parte civile, il GUP dottor Di Paola, dopo aver elencato i requisiti di cui le associazioni devono avere per poter essere ammesse nel processo penale, ha ammesso soltanto Adusbef, difesa dall’avvocato Antonio Tanza, Vicepresidente Nazionale e Presidente Regionale pugliese di Adusbef, ed Adusbef Puglia- difesa dall’avv. Vincenzo Laudadio, in quanto le uniche in grado di soddisfare i criteri fissati dalla legge e di dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività, tutela dei diritti collettivi, espletamento negli anni precedenti di attività svolta a tutela dei consumatori e delle imprese nel settore del credito e del risparmio in genere (settore bancario e finanziario), nonché in ragione dei requisiti di anzianità di costituzione (costituzione Adusbef anno 1987).
Il provvedimento si inserisce nella lunga lista di provvedimenti giudiziari in cui Adusbef viene riconosciuta come parte civile nei vari processi penali contro alcune banche,che avevano appioppato derivati avariati ad imprese ed enti locali, nei procedimenti in corso (da Acqui Terme a Milano).

Elio Lannutti (Presidente Adusbef)

Roma, 27.9.2012

link: http://www.adusbef.it/consultazione.asp?Id=8610&T=P

23 Ottobre 2012   Nessun commento

IL COMUNE DI CAMERINO ANNULLA CONTRATTI DERIVATI

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07376 

Atto n. 4-07376

Pubblicato il 2 maggio 2012, nella seduta n. 717

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2 Maggio 2012   Nessun commento

IL COMUNE DI ORVIETO OTTIENE LA SOSPENSIONE D’URGENZA DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI: UNA CAUSA-PILOTA PER MOLTI ENTI PUBBLICI ITALIANI?


Commento a cura dell’avv. Giuseppe Angiuli

La vicenda in discorso potrà verosimilmente costituire un importante esempio da seguire per i tanti enti pubblici territoriali che, loro malgrado, sono finiti invischiati nelle operazioni in strumenti derivati, spesso mettendo a rischio la loro stessa stabilità economico-finanziaria.

Da quanto consta, si tratta della prima pronuncia cautelare con la quale un Tribunale italiano ha disposto la sospensione in via d’urgenza (e cioè ben prima della definizione del giudizio di merito) degli effetti di operazioni in derivati coinvolgenti enti pubblici(1). [Continua a leggere →]

Nell’ordinanza cautelare adottata il 21 ottobre 2011 (Giudice monocratico dott. Cofano, pubblicata su www.dirittobancario.it), il Tribunale Civile di Orvieto ha ravvisato il pericolo grave e irreparabile per le finanze del Comune di Orvieto in una situazione in cui lo stesso ente umbro risultava esposto verso la banca B.N.L. a causa di differenziali negativi collegati ad un prodotto swap che, per il triennio 2011-2013, stante il verosimile andamento dei tassi, avrebbe costretto il Comune a sborsare circa 1 milione e mezzo di euro.

L’ente è risultato essere vincolato da ben sette contratti di interest rate swap stipulati tra il 2003 ed l 2006 ed il cui sviluppo nel breve periodo avrebbe prodotto un’esposizione debitoria così pesante da far temere agli amministratori comunali di non poter più disporre finanche delle somme minime sufficienti ad assicurare il perseguimento delle funzioni pubblicistiche connaturate ad un ente territoriale.

Dopo avere introdotto il giudizio civile di merito – per mezzo degli Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari – il Comune di Orvieto ha dunque proposto un ricorso cautelare in corso di causa invocando le ragioni d’urgenza connesse all’art. 700 c.p.c. ed instando per una immediata sospensione degli effetti dei contratti I.R.S.

Il Tribunale umbro ha incentrato la propria indagine sulla verifica circa la sussistenza del  periculum in mora, da ravvisarsi generalmente nella oggettiva impossibilità, per la parte ricorrente, di salvaguardare i propri diritti assunti lesi mediante un successivo risarcimento per equivalente pecuniario.

Più in particolare, a detta del Giudice adìto, non potendo ricavarsi l’irreparabilità del danno patrimoniale dalla sola natura pubblica del soggetto contraente, in fattispecie come quella in discorso “risulta necessario verificare se un’eventuale sospensione concessa con il presente provvedimento consentirebbe effettivamente al Comune di disporre altrimenti delle somme temporaneamente non versate alla Banca Nazionale del Lavoro e quindi di perseguire i fini pubblici il conseguimento dei quali sarebbe invece ostacolato qualora, in attesa di ottenere la restituzione di tutto quanto dovrebbe essere pagato nel prossimo futuro, l’ente territoriale fosse impossibilitato ad affrontare gli esborsi necessari per il conseguimento di tali fini”.

Essendo il Comune riuscito a provare la sua grave situazione debitoria, che lo vedeva pesantemente esposto nei confronti di diversi suoi fornitori per prestazioni collegate a servizi essenziali per la collettività, il Tribunale ha ritenuto di individuare l’elemento del pregiudizio grave ed irreparabile nella constatazione dell’impossibilità per lo stesso Comune di poter far fronte contemporaneamente “alle une ed alle altre obbligazioni finanziarie”.

Secondo il Giudice di Orvieto, una norma vigente in materia di finanza degli enti locali (l’art. 195 del d. lgs. n. 267 del 2000) può legittimamente consentire ad una pubblica amministrazione che si trovi nelle medesime condizioni del Comune di Orvieto di accantonare le somme non più versate alla banca e di destinarle a far fronte ai pagamenti di altri soggetti creditori in relazione a prestazioni fornite al Comune, corrispondenti a servizi da quest’ultimo erogati alla cittadinanza.

Il precedente creato dal Tribunale umbro è decisamente importante: resta solo da attendere di capire quanti altri enti pubblici italiani ne seguiranno eventualmente la scia.

 

NOTE

(1) Viceversa, non mancavano già diverse pronunce cautelari che avevano disposto analoga sospensione d’urgenza in rapporti tra imprese private e banche (ex multis, cfr. Trib. Lecce, 9 maggio 2011, commentata in DERIVATI.INFO in questa pagina).

* * *

Link al provvedimento

 

17 Febbraio 2012   Nessun commento

L’ADUSBEF INCORAGGIA L’INCHIESTA DELLA PROCURA DI TRANI SU BANKITALIA E DERIVATI “TOSSICI”

Comunicato dell’associazione ADUSBEF

Ottima notizia l’inchiesta penale della Procura di Trani, che ha incriminato l’inerte e contiguo ufficio di Vigilanza di Bankitalia a cominciare dalla vice direttore generale Anna Maria Tarantola ed altri 7 ispettori della Banca d’Italia, tra cui Simonetta Iannotti e il capo Stefano Mieli, coinvolti nell’indagine che ha portato al sequestro dei prodotti finanziari “tossici” messi sul mercato dal Banco di Napoli, oggi Intesa San Paolo, e dal Monte dei Paschi di Siena, per aver appioppato derivati avariati a decine di imprese, tipo “interest rate swap”, tra i più moderni strumenti fraudolenti artefici della crisi sistemica e di fallimenti a catena di piccole e medie imprese e del dissesto finanziario di enti locali. [Continua a leggere →]

Ma è inutile,indecente e controproducente, che le colluse autorità possano giocare allo scaricabarile sulla pelle degli utenti truffati, di fronte alla sacrosanta azione penale del Pm Savasta della Procura della Repubblica di Trani e del Procuratore Capo dr. Carlo Maria Capristo, ai quali va il plauso di Adusbef e di milioni di consumatori.
Se la Banca d’Italia ha svolto gli approfondimenti del caso – come avrebbe affermato l’istituto centrale – fornendone puntuale informativa all’autorità giudiziaria e alla Consob, sull’operatività dei derivati di tipo ‘swap’ oggetto dell’indagine della Procura di Trani commercializzati dalle banche alle imprese, con l’auspicio che la Magistratura accerterà la piena insussistenza degli addebiti ipotizzati a carico di propri esponenti e dipendenti, perché l’azione della vigilanza, sarebbe improntata all’esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali, nel pieno rispetto della legge, oltre alla signora Tarantola la Procura di Trani per non sbagliare, deve allargare il suo orizzonte alla Consob, che invece di vigilare sui derivati avariati appioppati a piene mani dalle banche, sanzionava rappresentanti di consumatori come Adusbef,che denunciava proprio alla magistratura quei comportamenti criminali, configurando un abuso di potere.
Nel filone dell’inchiesta che vede 61 funzionari indagati a vario titolo per truffa aggravata ed estorsione, con gli ispettori di Bankitalia, i quali nonostante sapessero dei rischi che derivavano dalla commercializzazione dei derivati del tipo “swaps”, avrebbero favorito la loro vendita anche tramite ispezioni relative agli anni 2006 e 2008,con le quali la stessa signora Tarantola, nella sua qualità di direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria, scriveva: “Questo istituto non ha ravvisato, per i profili di competenza, aspetti di rilievo sanzionatorio amministrativo”, senza impedire l’aggravarsi dei danni che tale attività ha arrecato alla clientela, occorre aggiungere l’ex presidente della Consob Cardia, il facente funzione Vittorio Conti e tutti quegli altri dirigenti Consob assunti senza alcun concorso di pubblica evidenza poi promessi a posti di responsabilità, che non hanno mai disturbato l’azione fraudolenta delle banche.
Adusbef nella richiesta di costituzione di parte civile contro la signora Anna Maria Tarantola e Bankitalia, il cui mandato è già stato affidato all’avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce, vicepresidente Adusbef e massimo esperto nel contenzioso bancario, chiederà l’incriminazione della Consob, le cui responsabilità sul commercio dei derivati sono lampanti.

Fonte: http://www.adusbef.it/consultazione.asp?Id=8464&T=P

3 Febbraio 2012   Nessun commento

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