Informazioni e osservatorio legale sugli strumenti finanziari derivati
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IL GUP DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME RINVIA A GIUDIZIO 2 FUNZIONARI DI UNICREDIT PER TRUFFA AGGRAVATA E USURA. ANCHE ADUSBEF SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

articolo di Marcello Frisone su Il Sole 24 ore del 21 aprile 2012

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17 Maggio 2012   Nessun commento

IL COMUNE DI CAMERINO ANNULLA CONTRATTI DERIVATI

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07376 

Atto n. 4-07376

Pubblicato il 2 maggio 2012, nella seduta n. 717

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2 Maggio 2012   Nessun commento

REGOLAMENTO UE N. 236/2012 DEL 14 MARZO 2012 RELATIVO ALLE VENDITE ALLO SCOPERTO E AI CREDIT DEFAULT SWAP

14 Marzo 2012   Nessun commento

IL COMUNE DI ORVIETO OTTIENE LA SOSPENSIONE D’URGENZA DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI: UNA CAUSA-PILOTA PER MOLTI ENTI PUBBLICI ITALIANI?


Commento a cura dell’avv. Giuseppe Angiuli

La vicenda in discorso potrà verosimilmente costituire un importante esempio da seguire per i tanti enti pubblici territoriali che, loro malgrado, sono finiti invischiati nelle operazioni in strumenti derivati, spesso mettendo a rischio la loro stessa stabilità economico-finanziaria.

Da quanto consta, si tratta della prima pronuncia cautelare con la quale un Tribunale italiano ha disposto la sospensione in via d’urgenza (e cioè ben prima della definizione del giudizio di merito) degli effetti di operazioni in derivati coinvolgenti enti pubblici(1). [Continua a leggere →]

Nell’ordinanza cautelare adottata il 21 ottobre 2011 (Giudice monocratico dott. Cofano, pubblicata su www.dirittobancario.it), il Tribunale Civile di Orvieto ha ravvisato il pericolo grave e irreparabile per le finanze del Comune di Orvieto in una situazione in cui lo stesso ente umbro risultava esposto verso la banca B.N.L. a causa di differenziali negativi collegati ad un prodotto swap che, per il triennio 2011-2013, stante il verosimile andamento dei tassi, avrebbe costretto il Comune a sborsare circa 1 milione e mezzo di euro.

L’ente è risultato essere vincolato da ben sette contratti di interest rate swap stipulati tra il 2003 ed l 2006 ed il cui sviluppo nel breve periodo avrebbe prodotto un’esposizione debitoria così pesante da far temere agli amministratori comunali di non poter più disporre finanche delle somme minime sufficienti ad assicurare il perseguimento delle funzioni pubblicistiche connaturate ad un ente territoriale.

Dopo avere introdotto il giudizio civile di merito – per mezzo degli Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari – il Comune di Orvieto ha dunque proposto un ricorso cautelare in corso di causa invocando le ragioni d’urgenza connesse all’art. 700 c.p.c. ed instando per una immediata sospensione degli effetti dei contratti I.R.S.

Il Tribunale umbro ha incentrato la propria indagine sulla verifica circa la sussistenza del  periculum in mora, da ravvisarsi generalmente nella oggettiva impossibilità, per la parte ricorrente, di salvaguardare i propri diritti assunti lesi mediante un successivo risarcimento per equivalente pecuniario.

Più in particolare, a detta del Giudice adìto, non potendo ricavarsi l’irreparabilità del danno patrimoniale dalla sola natura pubblica del soggetto contraente, in fattispecie come quella in discorso “risulta necessario verificare se un’eventuale sospensione concessa con il presente provvedimento consentirebbe effettivamente al Comune di disporre altrimenti delle somme temporaneamente non versate alla Banca Nazionale del Lavoro e quindi di perseguire i fini pubblici il conseguimento dei quali sarebbe invece ostacolato qualora, in attesa di ottenere la restituzione di tutto quanto dovrebbe essere pagato nel prossimo futuro, l’ente territoriale fosse impossibilitato ad affrontare gli esborsi necessari per il conseguimento di tali fini”.

Essendo il Comune riuscito a provare la sua grave situazione debitoria, che lo vedeva pesantemente esposto nei confronti di diversi suoi fornitori per prestazioni collegate a servizi essenziali per la collettività, il Tribunale ha ritenuto di individuare l’elemento del pregiudizio grave ed irreparabile nella constatazione dell’impossibilità per lo stesso Comune di poter far fronte contemporaneamente “alle une ed alle altre obbligazioni finanziarie”.

Secondo il Giudice di Orvieto, una norma vigente in materia di finanza degli enti locali (l’art. 195 del d. lgs. n. 267 del 2000) può legittimamente consentire ad una pubblica amministrazione che si trovi nelle medesime condizioni del Comune di Orvieto di accantonare le somme non più versate alla banca e di destinarle a far fronte ai pagamenti di altri soggetti creditori in relazione a prestazioni fornite al Comune, corrispondenti a servizi da quest’ultimo erogati alla cittadinanza.

Il precedente creato dal Tribunale umbro è decisamente importante: resta solo da attendere di capire quanti altri enti pubblici italiani ne seguiranno eventualmente la scia.

 

NOTE

(1) Viceversa, non mancavano già diverse pronunce cautelari che avevano disposto analoga sospensione d’urgenza in rapporti tra imprese private e banche (ex multis, cfr. Trib. Lecce, 9 maggio 2011, commentata in DERIVATI.INFO in questa pagina).

* * *

Link al provvedimento

 

17 Febbraio 2012   Nessun commento

L’ADUSBEF INCORAGGIA L’INCHIESTA DELLA PROCURA DI TRANI SU BANKITALIA E DERIVATI “TOSSICI”

Comunicato dell’associazione ADUSBEF

Ottima notizia l’inchiesta penale della Procura di Trani, che ha incriminato l’inerte e contiguo ufficio di Vigilanza di Bankitalia a cominciare dalla vice direttore generale Anna Maria Tarantola ed altri 7 ispettori della Banca d’Italia, tra cui Simonetta Iannotti e il capo Stefano Mieli, coinvolti nell’indagine che ha portato al sequestro dei prodotti finanziari “tossici” messi sul mercato dal Banco di Napoli, oggi Intesa San Paolo, e dal Monte dei Paschi di Siena, per aver appioppato derivati avariati a decine di imprese, tipo “interest rate swap”, tra i più moderni strumenti fraudolenti artefici della crisi sistemica e di fallimenti a catena di piccole e medie imprese e del dissesto finanziario di enti locali. [Continua a leggere →]

Ma è inutile,indecente e controproducente, che le colluse autorità possano giocare allo scaricabarile sulla pelle degli utenti truffati, di fronte alla sacrosanta azione penale del Pm Savasta della Procura della Repubblica di Trani e del Procuratore Capo dr. Carlo Maria Capristo, ai quali va il plauso di Adusbef e di milioni di consumatori.
Se la Banca d’Italia ha svolto gli approfondimenti del caso – come avrebbe affermato l’istituto centrale – fornendone puntuale informativa all’autorità giudiziaria e alla Consob, sull’operatività dei derivati di tipo ‘swap’ oggetto dell’indagine della Procura di Trani commercializzati dalle banche alle imprese, con l’auspicio che la Magistratura accerterà la piena insussistenza degli addebiti ipotizzati a carico di propri esponenti e dipendenti, perché l’azione della vigilanza, sarebbe improntata all’esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali, nel pieno rispetto della legge, oltre alla signora Tarantola la Procura di Trani per non sbagliare, deve allargare il suo orizzonte alla Consob, che invece di vigilare sui derivati avariati appioppati a piene mani dalle banche, sanzionava rappresentanti di consumatori come Adusbef,che denunciava proprio alla magistratura quei comportamenti criminali, configurando un abuso di potere.
Nel filone dell’inchiesta che vede 61 funzionari indagati a vario titolo per truffa aggravata ed estorsione, con gli ispettori di Bankitalia, i quali nonostante sapessero dei rischi che derivavano dalla commercializzazione dei derivati del tipo “swaps”, avrebbero favorito la loro vendita anche tramite ispezioni relative agli anni 2006 e 2008,con le quali la stessa signora Tarantola, nella sua qualità di direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria, scriveva: “Questo istituto non ha ravvisato, per i profili di competenza, aspetti di rilievo sanzionatorio amministrativo”, senza impedire l’aggravarsi dei danni che tale attività ha arrecato alla clientela, occorre aggiungere l’ex presidente della Consob Cardia, il facente funzione Vittorio Conti e tutti quegli altri dirigenti Consob assunti senza alcun concorso di pubblica evidenza poi promessi a posti di responsabilità, che non hanno mai disturbato l’azione fraudolenta delle banche.
Adusbef nella richiesta di costituzione di parte civile contro la signora Anna Maria Tarantola e Bankitalia, il cui mandato è già stato affidato all’avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce, vicepresidente Adusbef e massimo esperto nel contenzioso bancario, chiederà l’incriminazione della Consob, le cui responsabilità sul commercio dei derivati sono lampanti.

Fonte: http://www.adusbef.it/consultazione.asp?Id=8464&T=P

3 Febbraio 2012   Nessun commento

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